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Ordinanza — n. 40155/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and merit-based complaints regarding money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Di Giacomo Daniele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a legal requalification of the facts in the money laundering charge, but the court found these arguments to be mere repetitions of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specific and argumentative critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of merit-based complaints that merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing a specific and reasoned critique of the legal qualification.

Parole chiave

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money laundering conviction inadmissible appeal lack of specific argumentation merit-based complaints reiteration of rejected arguments complicità in sottrazione d'imposta appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO DANIELE nato a ROMA il 18/01/1994 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Giacomo Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio, è fondato su doglianze di merito che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così