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Ordinanza — n. 40154/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming improper robbery instead of theft due to lack of jurisdiction for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court erred in qualifying the crime as theft rather than improper robbery. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court held that re-evaluating facts is exclusively the power of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was logical and consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial judge, whose exclusive role is to assess evidence and apply the law to those findings.

Parole chiave

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Court of Cassation jurisdiction factual re-evaluation prohibition improper robbery qualification theft versus robbery distinction inadmissible appeal grounds rapina qualificata furto di lieve entità tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLOVA KIRILKA KRASIMIROVA nato,i1 06/12/1986 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolova Kirilka; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria in luogo del delitto di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da, vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata di rapina impropria, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui si esclude la configurabilità della forma tentata dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid