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Ordinanza — n. 40152/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing and failure to meet admissibility thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Rosa Mazzotto's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Mazzotto challenged a lower court ruling confirming her liability for a fraud scheme involving an €800+ electricity bill sent to the victim. The court found the first ground of appeal invalid because the querelant was the victim herself, and the remaining grounds failed because the trial court provided sufficient reasoning on evidence evaluation that could not be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.; Art. 580 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the querelant is the offended party and when the merits arguments do not exceed the admissibility threshold by requesting a re-evaluation of evidence already exhaustively reasoned by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of standing querelant offended party status evidence evaluation threshold court of cassazione ruling perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.
Art. 580 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTO ROSA nato a PALERMO il 21/09/1974 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosa Mazzotto; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussisterza della condizione di procedibilità è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, evidenziava come la persona che aveva sporto querela fosse identificabile nella "persona offesa", tenuto conto che la stessa si vedeva recapitare una bolletta di consumi per il considerevole importo di oltre 800 euro in seguito all'azione truffaldina posta dalla Mazzotta (pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo ed il terzo motivo non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvononella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità; invero la Corte di merito offriva una dettagliata ed esaustiva motivazione in ordine alla conferma dell'accertamento di responsabilità e, segnatamente alla individuazione nel ricorrente dell'autore del reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.