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Ordinanza — n. 40151/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity and failure to cite specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hidanovic Goran inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground for appeal lacked specificity by merely repeating arguments already rejected by the lower court, violating procedural requirements. The second ground was rejected because it failed to specify the exact elements of the sentence it criticized or the reasons for its interest in excluding recidivism. Consequently, the appeal was dismissed due to non-compliance with statutory rules regarding the formulation of legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by repeating previously rejected arguments or fails to specify the exact elements of the decision under attack and the precise reasons for the grievance.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal circular reasoning recidivism exclusion generalized mitigation court costs procedural defect elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
6); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIDANOVIC GORAN nato il 28/02/1967 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hidanovic Goran; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è fondato su argomenti privi di specificità poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravarne (si veda, in proposito, pag. 6); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica le ragioni del suo interesse alla esclusione di una recidiva ritenuta subvalente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Con