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Ordinanza — n. 40150/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing and lack of suspensive prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Ferrara's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ferrara argued that the prescription period was suspended for over a year and challenged the lower court's assessment of evidence. The court rejected these claims, noting the appeal was filed too late and that the second ground merely requested a re-evaluation of evidence, which exceeds the Supreme Court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 129 bis cod. proc. pen.; Art. 160 cod. proc. pen.: Appeals must be filed within strict deadlines; late filings are inadmissible, and the Court of Cassazione cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period suspension late filing consequences evidence re-evaluation limits Cassazione procedural rules motivi di pubblico interesse motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 129 bis cod. proc. pen.
Art. 160 cod. proc. pen.
articolo 129 bis cod. proc. pen
2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che le censure nei confronti del rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'articolo 129 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUIGI nato a ROMA il 19/05/1961 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Ferrara Luigi e la memoria presentata a sostegno, ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione risulta sospeso per oltre un anno il che consente di ritenere che la data della pronuncia della sentenza appello il 17 ottobre 22 il termine di prescrizione non fosse decorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità della dimostrativa delle prove attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità invero la Corte territoriale ha offerto una esaustiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità che non risulta incisa dalle reiterati doglianze difensive (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che le censure nei confronti del rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'articolo 129 bis cod. proc. pen. non sono consentite in quanto avanzate tardivamente o, in violazione dello statuto codicistico che regola le impugnazioni e, in particolare, la proposizione di motivi aggiunti, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente