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Ordinanza — n. 40149/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Carmela La Montagna's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without new evidence, while the second ground was logically flawed. Consequently, the appeal failed because it lacked the necessary novelty and legal merit to overturn the lower court's decision on fraud charges.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected by the court of first instance or if it is manifestly unfounded due to logical errors in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments logical flaws fraud conviction Corte di Cassazione perseguimento penale per truffa difesa penale truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONTAGNA CARMELA nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di La Montagna Carmela; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato, è fondato su censure in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da vizi logici (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consi