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Ordinanza — n. 40148/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucchese Pietro inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant contested the reasoning behind the declaration of responsibility for the crime of receipt, but the appellate court's motivation was deemed logically correct yet insufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the appeal failed to identify specific elements for the objection, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the objection is based.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility criminal appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific elements supervisory power of court motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE PIETRO nato a PALERMO il 30/01/1961 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lucchese Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in proposito, pag. 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos