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Ordinanza — n. 40147/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40147/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Danilo Bevilacqua's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violation of law regarding the tardiness of the complaint and the subjective element of the crime, but the court found these grounds merely repetitive of arguments already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific criticism required by law to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected without providing new, specific, and critical reasoning that addresses the specific points of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments cassazione ordinanza procedural costs censure tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DANILO nato a PALERMO il 31/08/1974 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Danilo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale sì deduce la violazione di legge per tardività della querela proposta, è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendo gli stessi considerarsi soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita contestato, è altresì privo di specificità poiché ripropone le stesse ragioni, puntualmente discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pagina 4 e, pertanto, non specifiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente