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Ordinanza — n. 40144/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40144/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICANOSA PAOLO nato a CERIGNOLA il 24/12/1961 DICANOSA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 20/07/1987 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Di Canosa Paolo e di Di Canosa Vincenzo, ritenuto che il ricorso Di,Canosa Paolo non supera la soglia di ammissibilità tenuto conto che con lo stesso si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto; invero tali dichiarazioni non risultano poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità. invero La Corte d'appello rilevava infatti come l'istruttoria avesse accertato la disponibilità in capo al ricorrente di entrambi i mezzi ricettati dalla presenza del ricorrente nel corso della perquisizione e dalla esibizione dei documenti.

Parole chiave

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adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale attenuazione libera della pena controllo della commisurazione della pena esenzione dalla pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICANOSA PAOLO nato a CERIGNOLA il 24/12/1961 DICANOSA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 20/07/1987 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Di Canosa Paolo e di Di Canosa Vincenzo, ritenuto che il ricorso Di,Canosa Paolo non supera la soglia di ammissibilità tenuto conto che con lo stesso si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto; invero tali dichiarazioni non risultano poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità. invero La Corte d'appello rilevava infatti come l'istruttoria avesse accertato la disponibilità in capo al ricorrente di entrambi i mezzi ricettati dalla presenza del ricorrente nel corso della perquisizione e dalla esibizione dei documenti.

Si tratta di motivazione logica e coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in que:sta sede; rilevato che non supera la soglia di ammissibilità neanche il ricorso proposto nell'interesse di Dianosa Vincenzo che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio solo con il ricorso per Cassazione, mentre con l'appello si era limitato a invocare l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero una diversa qualificazione giuridica della condotta; si registra, pertanto, l'interruzione della catena devolutiva cui consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consi