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Ordinanza — n. 40143/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments without new legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Asaro Nicola and Basone Ignazia inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a violation of law regarding the lack of necessity defense for the accused, but the court found their arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeals lacked specific legal critique and failed to meet the threshold for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present specific legal arguments distinct from those already examined; mere repetition of rejected grounds without new analysis renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specificity necessity defense court costs award legittima difesa difesa penale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASARO NICOLA nato a MAZARA DEL VALLO il 19/03/1958 BASONE IGNAZIA nato a MAZARA DEL VALLO il 21/01/1970 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Asaro Nicola e Basone Ignazia; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui genericamente si censura la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati e, in particolare, alla ritenuta insussistenza dello stato di necessità, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto emettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dii ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere