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Ordinanza — n. 40142/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive and third ground exceeds rescission mandate scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Curci's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first two grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal with correct legal reasoning. Additionally, the third ground regarding recidivism was rejected because assessing the aggravating circumstance fell outside the scope of the rescission mandate.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on repetitive censure of prior decisions are inadmissible, and grounds exceeding the rescission mandate's scope cannot be examined.

Parole chiave

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repetitive censure inadmissibility rescission mandate scope recidivism aggravating circumstance Cassation procedural rules scope of appeal grounds attenuazione libera della pena esenzione dal divieto motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/01/1968 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Curci Vincenzo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su censure che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale contestata, non è consentito in quanto la valutazione della sussistenza dell'aggravante - comunque esistente e priva di vizi (v. Pag. 3) — non è oggetto del mandato rescindente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente