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Ordinanza — n. 40137/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40137/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORI ROBERTO nato a BELMONTE IN SABINA il 01/06/1953 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E CONSIDIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Imperatori Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la corrett:ezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in proposito, pag. 1); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio ripetute violazioni del diritto degli stranieri procedura di revisione penale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORI ROBERTO nato a BELMONTE IN SABINA il 01/06/1953 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Imperatori Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la corrett:ezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in proposito, pag. 1); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore