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Ordinanza — n. 40136/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the arguments lacked specific reasoning, merely repeating points already rejected by the Court of Appeal without substantive critique. Additionally, a claim regarding a specific mitigating circumstance was deemed inadmissible because it was not properly raised during the appellate proceedings, breaking the chain of procedural continuity.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; failure to raise specific grounds at the appellate stage renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation procedural defect chain of devolution mitigating circumstances motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
6 sul motivato diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.
artt. 131 bis cod. pen
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.

Giurisprudenza citata

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paci. 5 della sentenza impugnata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO NUNZIA nato a NAPOLI il 14/04/1981 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis cod. pen. e 62 bis cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, paci. 5 della sentenza impugnata sulla reiezione dell'invocata richiesta di applicazione della causa di non punibilità e pag. 6 sul motivato diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 5, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 (t} Il Cons