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Ordinanza — n. 40135/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and non-argumentative criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by D'Anna Paolo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the identification of the defendant as the recipient of stolen goods, arguing the lower court's reasoning was flawed. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific, or argumentative critique.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering new, specific, and argumentative criticism of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments lack of argumentation recidivism of claims court of cassation procedural dismissal appellate review identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/08/1974 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA R.ECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Anna Paolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'individuazione dell'imputato quale autore del delitto di ricettazione contestato, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pagina 4, dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così