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Ordinanza — n. 40134/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of lower court arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Serlenga Costantino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding the charge of receiving stolen goods and omitted a decisive proof. The court rejected these claims as they merely repeated grievances already raised during the appellate proceedings without introducing new facts or legal arguments. Consequently, the decision was upheld because the lower court's reasoning was logically sound and free from defects.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grievances already examined in lower courts without presenting new facts or legal arguments, as the supreme court cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the trial court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of grievances preclusion cassation evaluation of evidence logical reasoning defects impugnabilità della decisione di rinvio censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERLENGA COSTANTINO nato a CAPRACOTTA il 05/06/1957 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Serlenga Costantino; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato nonché in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, sono volti a prefigurare, mediante la riproposizione di doglianze già dedotte in appello, una diversa lettura dei dati processuali non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e della dichiarazione di responsabilità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside