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Ordinanza — n. 40133/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40133/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDO FRANCESCO nato a ANDRIA il 24/04/1949 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Burdo Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40133/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDO FRANCESCO nato a ANDRIA il 24/04/1949 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Burdo Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11. luglio 2023