Ordinanza — n. 40133/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDO FRANCESCO nato a ANDRIA il 24/04/1949 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Burdo Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40133/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDO FRANCESCO nato a ANDRIA il 24/04/1949 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Burdo Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11. luglio 2023