Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence or legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Marcus Constantin inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the appellant's arguments regarding the crime's existence, subjective intent, and sentencing were merely requests to re-evaluate evidence, which falls outside the Supreme Court's jurisdiction. Since the Court of Appeal provided exhaustive and coherent reasoning on all contested points without error, the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts when the lower court's decision is based on exhaustive and coherent reasoning that does not require new evidence or correction of legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERBE MARCUS CONSTANTIN nato il 15/11/1989 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gherbe Marcus Constantin; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto contestando la sussistenza del reato presupposto, la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, l'esistenza dell'elemento soggettivo e la qualificazione giuridica del fatto si risolvono nella integrale richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; invero la Corte territoriale, su tutti i punti contestati, offriva una motivazione esaustiva e coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive e non si presta ad alcuna censura in questa sede (pagg. 4, 5, 6 della sentenza impugnata); rilevato che anche gli ultimi due motivi che contestano legittimità del trattamento sanzionatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto, contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una circostanziata ed esaustiva motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche -giustificato sulla base della mancata emersione di elementi positivi -, sia sulla congruità della pena inflitta (pagg. 6 ed 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Cons