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Ordinanza — n. 40130/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as motivation defect claim is manifestly unfounded due to coherent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Fezai Fede inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a minor property damage as a mitigating circumstance, claiming a defect in the reasoning. The court rejected this argument, stating that the original decision's motivation regarding the denial of this circumstance was logically coherent and well-founded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal alleging a defect in motivation is inadmissible if the reasoning of the contested decision is manifestly unfounded and demonstrates linear and coherent logic.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Defect in Motivation Appeal Inadmissibility Mitigating Circumstances Logical Coherence Court of Cassazione Procedural Costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEZAI FEDE (CUI 05XPP2Y) nato il 03/07/2002 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fezai Fede; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata attenuante dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente