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Ordinanza — n. 40129/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court decisions without specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40129/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the admissibility of spontaneous statements and the exclusion of an aggravating circumstance regarding weapon use. The court rejected these claims because they were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing new, specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must offer specific, argumentative critiques of the lower court's decision; mere repetition of previously rejected grievances renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments spontaneous statements aggravating circumstance specific critique requirement aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SANTO FRANCESCO nato a CATANIA il 2.3/02/1991 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; ‘t.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'amico Santo Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto di rapina aggravata contestato, è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, è altresì meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale a pagina 5; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consig