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Ordinanza — n. 40027/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grounds do not fall within the limited post-2017 plea bargain review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing for a dismissal based on Article 129, but such grounds were excluded from cassation review after August 3, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general substantive review.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility limited grounds review post-2017 reform procedural exclusion censura formulata in modo carente gravi addebiti penali grado di gravità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
deducendo omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOLI ANTONIO nato a LECCE il 22/03/1984 avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE4ats--awi-se-a-1-1-e-prart i ; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16500/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Grazioli ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della voloni:à dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co