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Ordinanza — n. 40023/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, citing the new procedural rules introduced by Law 103/2017. The appellant challenged the plea bargain sentence on grounds of legal violation and lack of motivation, arguing the prosecution failed to acquit the defendant. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general challenges to factual qualification or lack of acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory grounds, excluding general challenges to factual qualification or lack of acquittal.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural law reform legal qualification error penal procedure code statutory limits procedural economy attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
E, in ogni caso, che a seguito dell'in- troduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Law 23.6.2017 n. 103
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua
Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione concernente il mancato proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8.1.2018, Antoci
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELOMARI HATIM nato il 15/09/1986 avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; « udita la relazione svolt dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Elomari Hatinn ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e carenza mo- tivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla con- gruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione concernente il mancato proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'in- troduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputa- zione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che ri- chiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord.3108 dell'8.1.2018, Antoci, Rv 272252); la pena è stata applicata nei termini ri- chiesti dalle parti e non presenta profili di illegalità.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma