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Ordinanza — n. 40017/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible procedural grounds and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40017/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Migliorino inadmissible due to procedural defects and excessive sentencing claims. The appellant argued for reclassification of the crime under Article 73 of the Drug Trafficking Law and challenged the recidivism and sentencing balance. The court rejected these grounds, noting they were already adequately examined by the lower court and lacked necessary legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90; Art. 133 c.p.: Appeals regarding discretionary sentencing balances and recidivism assessments are inadmissible if supported by sufficient and non-illogical reasoning, as they fall within the merits judgment's scope.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking recidivism assessment sentencing discretion procedural defects Italian Criminal Code drug law reclassification impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90
Salvatore Migliorino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con un primo motivo in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co.
Art. 133 c.p.
Motivata è anche la conferma della quantificazione della pena in primo grado, avendola la Corte capitolina ritenuta adeguata al disvalore del fatto e ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015
185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv.
art. 133 cod. pen
Motivata è anche la conferma della quantificazione della pena in primo grado, avendola la Corte capitolina ritenuta adeguata al disvalore del fatto e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063/2018, Murolo
Sez. Un. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017
Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv.
Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino
270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni
236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv.
Sez. Un. n. 51063/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/03/1956 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9081/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Migliorino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con un primo motivo in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, con un secondo motivo in relazione alla ritenuta recidiva e con un terzo motivo quanto alla non ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena irro- gata, che si ritiene eccessiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen- sive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha motivatamente rigettato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 d. P.R. 309/90 (cfr. paggi. 3 della sentenza impugnata), con particolare riferimento al dato ponderale dello stupefacente ca- duto in sequestro e delle modalità della condotta criminosa, significative dell'inse- rimento dell'imputato in contesti dediti al traffico di sostanze stupefacenti in forma certamente non occasionale, in piena aderenza ai principi affermati da Sez.

Un. n. 51063/2018, Murolo, Rv. 274076 e da tutta la giurisprudenza successiva. I giudici del gravame del merito hanno anche operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delin- quere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). N. 9081/2023 R.G. Immune da censure appare anche il bilanciamento delle già concesse atte- nuanti generiche, per cui i giudici del gravame del merito, con motivazione che si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità, hanno ritenuto di confermare la ritenuta equivalenza in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, quale emerge dai numerosi e gravi precedenti penali da cui è gra- vato.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Motivata è anche la conferma della quantificazione della pena in primo grado, avendola la Corte capitolina ritenuta adeguata al disvalore del fatto e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il