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Ordinanza — n. 40015/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new 2017 procedural reform requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without formalities because the appellant lacked legal standing under the 2017 procedural reform. Although the defendant signed the petition personally after August 3, 2017, the new law mandates that appeals must be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of four thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals filed by parties personally after the reform date are inadmissible for lack of standing, requiring signature by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing procedural reform 2017 lawyer signature requirement Corte di Cassazione responsabilità penale dei minori pena minima minorenne con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
L'impugnazione è palesemente inammissibile per cause che possono di- chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MININNI MARIO nato a BARI il 22/05/1963 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIgato_fav_vis~art-i; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -f N. 8616/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Mario Mininni ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. L'impugnazione è palesemente inammissibile per cause che possono di- chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il C sigliere este sore Il Pr