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Ordinanza — n. 40014/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty reduction as post-signing reconsideration is invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Ahmet Murrizi's appeal inadmissible regarding a plea bargain that reduced his sentence. The defendant argued the agreement lacked genuine intent, but the court found he was present and consented during the process. Consequently, the court ruled that post-signing reconsideration cannot invalidate the irrevocable procedural act.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 599 bis c.p.p.: Post-signing reconsideration by the accused cannot invalidate a plea bargain once the agreement is irrevocably formed and consented to by the defense.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain validity post-signing reconsideration irrevocable procedural act genuine intent requirement penalty reduction appeal procedural consent deposizioni attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dlell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 599 bis c.p.p.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURRIZI AHMET nato il 05/11/1982 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal onsigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. MURRIZI Ahmet ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen., che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena in anni sei di reclusione ed euro 32.000 di muta in relazione a plurime contestazioni concernenti il traffico di sostanza stupefacente, deducendo violazione di legge in relazione ai termini dell'accordo che non sarebbero espressione di una sua effettiva volontà. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dlell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. :30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che il ricorrente era presente al momento in cui è stato raggiunto il concordato sulla misura della pena e che lo stesso, unitamente ai propri difensori, hanno manifestato il loro consenso all'accordo, a nulla rilevando pertanto l'eventuale ripensamento dell'imputato dopo la ratifica, stante la irrevocabilità del negozio processuale.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i