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Ordinanza — n. 40013/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic, lacking legal qualification issues under the Orlando reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and did not address legal qualification, penalty illegality, or consent vices. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted these were excluded by the Orlando reform applicable to plea deals made after August 3, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing pleas are inadmissible if they raise only generic grounds, as the reform limits review to legal qualification, penalty illegality, and consent vices.

Parole chiave

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Orlando reform sentencing plea inadmissible appeal generic grounds legal qualification consent vices procedural costs partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricor- ressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
art. 129 c.p
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricor- ressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEQIMI MISTIAN nato il 08/02/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO(dato avviso alle partiL udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; n

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. HEQIMI Mistian ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano gli ha applicato, su sua richiesta e con il c:onsenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 22.400 di multa in relazione a contestazioni concernenti la de- tenzione e cessione a terzi di rilevanti forniture di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricor- ressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso