Italian court dismisses appeal for refusing alcohol test due to lack of legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal arguments distinguishing his case from previous rulings. Although the appellant claimed the refusal to take an alcohol test violated procedural rules regarding warnings, the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected in lower courts without new legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates previous grievances without providing a specific comparison with the contested decision's reasoning and new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESINI DAVIDE nato a PIACENZA il 23/03/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.L'imputato Davide MARCHESINI ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 7 C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi ad esame alcolimetrico, condannandolo alla pena di giustizia. Ne chiede l'annullamento lamentando viola- zione di legge per non essere stata rilevata la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal conducente per non essere stati rivolti gli avvisi di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure ripropositive delle doglianze già formulate nei precedenti gradi di giudizio senza peraltro illu- strare le ragioni di diritto che le sorreggono. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motiva- zione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito sulla base del costante insegnamento del Supremo collegio in ordine alla sanatoria delle nullità a regime intermedio a seguito della richiesta di giudizio ab- breviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, Martini Loris).
3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna al pagamento delle spese proces- suali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il lesidente- Ugo BetigL Il