Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility due to manifestly unfounded factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by Ahmed Shahbaz and Akhtar Nadeem inadmissible. The applicants argued for generic mitigating circumstances and challenged the court's treatment of the defendants as a single unit regarding a drug package. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was logical and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals dismissed when grounds are manifestly unfounded, as this precludes the formation of a valid litigation relationship and bars the examination of subsequent prescription issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMED SHAHBAZ nato il 03/11/1976 AKHTAR NADEEM nato il 07/06/1986 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5171/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Ahmed Shahbaz e Akhtar Nadeem ricorrono, a mezzo dei rispettivi difen- sori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: Ahmed Shahbaz violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche;
Akhtar Nadeem contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità in quanto immotivatamente gli imputati sarebbero stati considerati un corpo unico e la differenziazione delle condotte offerta sarebbe quella (unica) colta dagli agenti di PG, riguardante la busta gialla che viene individuata dapprima nelle mani di Ahmed Shahbaz, poi in quelle di Akhtar Nadeem e infine in quelle di Hussain Shabbir, il quale se ne disfa gettandola sul tetto dell'immobile. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I proposti ricorsi sono inammissibili. Quanto ai profili di doglianza proposti nell'interesse di Akhtar Nadeem gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono anche manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motiva- zione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esi- stente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare (cfr. pag.
2) di come egli abbia cooperato nell'azione delittuosa nel tentativo di disfarsi della busta gialla contenente lo stupefacente. Quanto a Ahmed Shahbaz, anche tale ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi atti a supportarne la concessione.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli N. 5171/2023 R.G. elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).
3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d