Italian criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Farhane Ali against a conviction for recidivism inadmissible. The appellant offered only generic complaints without providing specific legal arguments or factual elements to support his claims regarding sentencing. The court ruled that appeals must strictly cite the precise legal reasons and facts underlying the dissent, which were entirely absent in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request, and generic grievances without such analysis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHANE ALI nato il 06/01/1991 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. L'imputato FARHANE Ali ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 73 comma 5 d. P. R 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e correl:te argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma ripropositive di censure già ade- guatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il j esidente Ugo Bellini Don ell Ferranti 17)21\E, c