Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal filed by Domenico Gallo inadmissible for failing to meet statutory requirements. Gallo argued that the appellate court improperly ignored procedural elements affecting his criminal liability, but the court found his complaints generic and devoid of specific comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Gallo was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific comparison with the contested decision's reasoning, provided the lower court's judgment is logically coherent and based on all process elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 17/07/1996 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Lt N. LCY,c12....)127RG. Motivi della decisione 1. GALLO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
2. Il ricorrente si duole di violazione di legge in relazione ad una asserita mancata valutazione degli elementi processuali che avrebbero dovuto condurre ad una di- versa soluzione del problema logico giuridico concernente la responsabilità del prevenuto.
3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e assolutamente privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata. Le censure concernenti as- serite carenze argonnentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzial- mente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di ap- pello.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P s