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Ordinanza — n. 40007/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as generic grounds barred by procedural law amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants argued for acquittal and challenged the legal qualification of drug trafficking charges, but the court found their complaints too generic. The court ruled that under the Orlando amendment, only specific grounds like legal error or sentencing illegality are admissible, excluding general challenges to the trial's examination.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests are inadmissible if they raise generic grounds regarding the examination of acquittal causes, as only specific defects in legal qualification or sentencing are permitted.

Parole chiave

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appeal inadmissibility sentencing request Orlando amendment generic grounds drug trafficking legal qualification procedural law revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGNI LUCIANO OSCAR MASSIMO nato a MILANO il 16/10/1983 CHARIF TAHER nato il 01/01/1976 LEBRIGUI ABDELATI nato il 10/08/1993 avverso la sentenza del 01/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO_ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Co gliere UGO BELLINI; N. iii-(23Ì.5 R. G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lebrigui Abdelati, Pagni Luciano Oscar Massimo e Charif Taher ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento e in relazione alla qualifica- zione giuridica dei reati ascritti.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato esame di eventuali ipotesi di proscioglimento o di non punibilità, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consa- pevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di appli- cazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1.999, Fraccari, rv. 214637). Nessuna evidenza del testo del provvedimento o dai motivi di ricorso fa emergere errori nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 1 9.7 N. R. G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20