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Ordinanza — n. 40006/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual criticism and mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked the required specificity for a legality review. The appellant's arguments were deemed mere complaints regarding facts already adequately examined by the lower court without necessary critical analysis. Consequently, the decision was upheld as logically coherent and free from legal vices, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific factual criticism and legal argumentation; mere complaints or reproductions of lower court reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mere complaints legality review factual criticism indagine per frode iva accusa penale contestazione della presunzione di paternità

Disposizioni normative citate

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Art. 364-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015
185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv.
Sez. 4 n. 7191/2018
ex multis Sez. 4 n. 7191/2018, Rv.
Sez. 3 n. 46610/2014
Sez. 6 n. 44419/2008
260991; Sez. 6 n. 44419/2008, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEVA DAVIDE nato a TRANI il 05/09/1987 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4436/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Davide leva ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo mo- tivo in relazione all'affermazione di responsabilità in quanto non sarebbe provata la destinazione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e con un secondo motivo alla ritenuta recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I motivi in questione sono anche manifestamente infondati laddove si dedu- cono difetto o contraddittorietà e/o palese illooicità della motivazione, che la let- tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio della sostanza stupefacente caduta in sequestro tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto e quindi operando piena- mente nel solco della consolidata giurisprudenza sul punto di questa Corte di le- gittimità (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7191/2018, Rv. 272463;

Sezi 3 n. 46610/2014, Rv. 260991; Sez. 6 n. 44419/2008, Rv. 241604). La Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ha anche dato conto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli ele- menti indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dicturn di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova N. 4436/2023 R.G. condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Conig