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Ordinanza — n. 40004/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40004/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO NUNZIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 19/06/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI--- dato avviso alle parti;_i l udita la relazione svolta dal onsigliere UGO BELLINI; .1 • Motivi della decisione 1. Nunzia DI MAGGIO ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale respon- sabilità e, più precisamente, in relazione alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché in relazione alla misura della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Parole chiave

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mancata prova di parzialità allegazioni fattuali non credibili asserzione difendibile mancata contestazione dei fatti sufficienza della testimonianza allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale respon- sabilità e, più precisamente, in relazione alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO NUNZIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 19/06/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI--- dato avviso alle parti;_i l udita la relazione svolta dal onsigliere UGO BELLINI; .1 • Motivi della decisione 1. Nunzia DI MAGGIO ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale respon- sabilità e, più precisamente, in relazione alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché in relazione alla misura della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

La pena risulta poi applicata nella misura concordata e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.. sent. n. 186 del 4 Nr...1.11891-21723 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così dec