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Ordinanza — n. 40003/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments and procedural fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Antonio Lini inadmissible due to manifestly unfounded grounds and the appellant's procedural fault. The court found the lower court's refusal to apply the non-prosecution cause based on factual severity and the rejection of probation justified by the appellant's criminal history and recidivism risk. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appellant is at fault for the procedural defect, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal procedural fault inadmissibility drug trafficking conviction non-prosecution cause rejection recidivism risk assessment court costs and fine Corte di Cassazione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte Costituzionale sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINI ANTONIO nato a GENOVA il 04/01/1967 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. LINI Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronunzia emessa a suo carico dal Tribunale di Genova, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento, attraverso due motivi di ricorso con i quali assume difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva 2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. A prescindere dai profili personalistici del reo desunti da eventuali precedenti pe- nali, il giudice distrettuale ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità sulla base di profili fattuali da cui ha desunto che la condotta del ricorrente non poteva essere riconosciuta di speciale tenuità, in presenza del corrispettivo rica- vato dalla dose di metadone ricevuta dall'ASL e dal contesto fattuale di riferimento. Quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva, il giudice distrettuale ha correttamente valorizzato la riconosciuta discrezionalità esercitata dal primo giu- dice il quale tratto argomento dai precedenti penali del reo e dalla recidiva conte- stata e ritenuta in sentenza, così da ravvisare un collegamento tra il fatto reato e i precedenti specifici, da cui ha tratto un rischio di recidivanza criminosa.

4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il Pr siclente Ugo Bellini eranti qt_A)J D