Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive and procedural grounds are no longer admissible after the 2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea-bargain sentence by arguing violations of law and a failure to issue an acquittal, but these grounds were excluded by the 2017 legislative reform. Consequently, the court ruled that only specific limited grounds regarding the defendant's will and legal qualification remain admissible for cassation appeals against plea-bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Following the 2017 reform, appeals against plea-bargain sentences are inadmissible for substantive and procedural grounds, allowing cassation only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINNO GIORGIO nato a MAGLIE il 18/10/1989 avverso la sentenza del 11/07/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEdatQ-avvists-a4e-13-arti, udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -(" N. 4337/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Giorgio Piccinno ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 igliere este