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Ordinanza — n. 39996/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Faouzi Samir inadmissible, finding the grounds manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant argued the sentence was excessive and failed to adequately consider appellate arguments regarding sentencing, while the lower court maintained its decision was logical and legally correct. The Supreme Court ruled that detailed reasoning is only required when the sentence significantly exceeds the statutory minimum, and since this case involved a sentence near the minimum, the lower court's use of general criteria sufficed.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The determination of a sentence near the statutory minimum does not require a specific and detailed explanation of the reasoning, as general criteria of adequacy and equity suffice to fulfill the obligation of motivation.

Parole chiave

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sentencing discretion obligation of motivation statutory minimum appellate review inadmissible appeal penal sentencing legal reasoning false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 133 cod. pen
in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283
(così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra tore, Rv. 256197
Sez. 2, n. 28852 Oell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464
Sez. 2, n. 28852 Oell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez.
Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez.
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596
255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/201:7, Mastro ed altro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAOUZI SAMIR (CUI 01C0B65) nato il 08/11/1978 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4215/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Faouzi Samir ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, i numerosi precedenti penali anche spe- cifici da cui è gravato l'imputato e il fatto che ha commesso il reato di cui all'im- putazione mentre era sottoposto per altra vicenda all'obbligo di presentazione alla P.G. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa-. in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 Oell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/201:7, Mastro ed altro, Rv. 271243).N. 4215/2023 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Cqqsigliere