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Ordinanza — n. 39994/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds for challenging the sentencing. Although the lower court detailed its reasoning regarding drug trafficking quantities and capacity to supply, the appellant merely repeated previous criticisms without analyzing the current arguments. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specifically cite the legal reasons and factual elements supporting the dissent; generic grievances without critical analysis of the lower court's detailed reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances specific legal grounds Code of Criminal Procedure sentencing review drug trafficking procedural defect impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA SALVATORE nato a CATANIA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 16(1/ 2y1 R.G. et IGY)1 co2-2-, Motivi della decisione 1. Salvatore Viola, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma del Tribu- nale di Catania, ha rideterminato nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclu- sione ed euro 800 di multa in relazione alla detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento operato.

3. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata, bensì ripropositive di censure già ade- guatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La pena è stata determinata sulla base di criteri edittali medio-minimi fornendo giustificazione delle ragioni per cui non era possibile contenere la pena base in ragione delle modalità dei fatti reati che evidenziavano una non trascurabile capacità di rifornimento, in ragione delle dosi ricavabili.

4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il lresident Ugo Bellini Dona erranti u )_