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Ordinanza — n. 39992/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSAIN SHADET nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4100/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Hussain Shadet ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto e con un secondo motivo il travisamento della prova quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 39992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4100/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Hussain Shadet ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto e con un secondo motivo il travisamento della prova quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare gravi addebiti penali testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSAIN SHADET nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4100/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Hussain Shadet ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto e con un secondo motivo il travisamento della prova quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e sono privi di ogni riferimento alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, in ragione della quantità e delle modalità di confezionamento e di occultamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) della sostanza stupefa- cente caduta in sequestro.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Conigliere este ore