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Ordinanza — n. 39984/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39984/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO GIANLUCA nato a FRASCATI il 16/03/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;N. 15/20 R.G. -z-02:5 Motivi della decisione 1. L'imputato Gianluca FUSILLO ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Velletri che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento, attraverso due motivi di ricorso con i quali assume difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

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Ordinanza — n. 39984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illu- strare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono in- dicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innan- zitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomen- tazioni del provvedimento che si contesta.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti false dichiarazioni senza giuramento facoltà di astenersi dal testimoniare vizi procedurali procedimento contraddittorio allegazioni d'asilo contraddittorie

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO GIANLUCA nato a FRASCATI il 16/03/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;N. 15/20 R.G. -z-02:5 Motivi della decisione 1. L'imputato Gianluca FUSILLO ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Velletri che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento, attraverso due motivi di ricorso con i quali assume difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. A prescindere dai profili personalistici del reo desunti da eventuali precedenti pe- nali, il giudice distrettuale ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità sulla base di profili fattuali da cui ha desunto che la condotta del ricorrente non poteva essere riconosciuta di speciale tenuità, in ragione delle modalità della ces- sione e della non occasionalità della stessa, tenuto conto del corredo di strumenti utili al confezionamento rinvenuti nella sua abitazione e del fatto che nei giorni precedenti al fatto-reato, un altro soggetto veniva trovato in possesso di confezioni di sostanza dopo essere uscito dall'abitazione del prevenuto.

Il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illu- strare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono in- dicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innan- zitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomen- tazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di analisi censoria, del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.N. 191i5/2023 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il residente Ugo Bellini Donella ferranti D E i' OSITATA MS111.kRIA 03 z_jr 20