Italian court dismisses appeal for drug trafficking due to generic grievances and lack of specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gennuso Martino inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant challenged a partial reform of a drug trafficking conviction, arguing regarding the factual reconstruction of the seizure and the application of recidivism rules. The court rejected these claims because the appellant offered only generic complaints without specific legal arguments or factual elements to support his dissent against the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal must specify the legal grounds and factual elements supporting the dissent; generic grievances without specific analysis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNUSO MARTINO nato a SIRACUSA il 18/08/1975 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 15 R.G. Sl 2Q2 Motivi della decisione 1.L'imputato GENNUSO Martino ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha riformato parzialmente, confermandola nel resto, la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Siracusa in relazione a ipotesi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e aveva rideterminato la pena nei suoi confronti solo in relazione a due singoli episodi di cessione di una dose di sostanza stupefacente.
2. Ne chiede l'annullamento lamentando, con tre motivi, vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto sostenendo una di- versa ricostruzione della vicenda fattuale che aveva portato al sequestro dello stu- pefacente; assume poi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla mancata applicazione della causa di non puni- bilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.
E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
La recidiva è stata correttamente ritenuta avendo il giudice distrettuale evidenziato il maggiore disvalore penale di una condotta posta in essere in favore di due soggetti e in stato di limitazione della libertà, espressione di assenza di freni inibitori e di accresciuta capacità criminale, escludendo al contempo, con motiva- zione esente da vizi logici, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. stante la non occasionalità della condotta e le modalità esecutive della stessa (ces- sione di sostanza stupefacente a più soggetti che lo andavano a trovare mentre l'imputato si trovava costretto agli arresti domiciliari, in violazione pertanto di qualsiasi prescrizione connessa alla misura preventiva domiciliare).N. 1516/2023 R.G.
3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il Pres e