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Ordinanza — n. 39974/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived plea conditions and lack of procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Testa inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance sentence regarding the continuation of punishment for separate crimes, arguing a motivational defect. The court ruled that the appeal was barred because the appellant had waived specific grounds for acquittal and the agreed-upon penalty terms, which precludes further litigation on those issues.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals regarding waived plea conditions or the agreed penalty are inadmissible as the party's waiver creates preclusive effects on the entire proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived plea conditions continuation of punishment second instance agreement procedural preclusion Code of Criminal Procedure Cassation appeal testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA ANTONINO nato a CATANIA il 09/11/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione sv3it dal Consigliere UGO BELLINI; N. 121'89/2 3 G. Motivi della decisione 1. TESTA Antonino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio motivazionale in relazione alla misura della pena complessiva- mente stabilita a titolo di continuazione sui fatti reato giudicati separatamente con sentenza della Corte di Appello di Catania irrevocabile il 11/06/2015. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

La pena applicata risulta conforme a quella richiesta dalle parti e non presenta profili di illegalità.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.N. 1489/2023 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom