Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding factual re-evaluation by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Gullotto's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Gullotto argued the lower court erred in its reasoning regarding his criminal liability under specific Italian regulations. The court rejected this because appeals cannot re-evaluate factual evidence or substitute the appellate judge's assessment of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute the appellate judge's assessment of facts, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLOTTO VINCENZO nato a BRONTE il 11/07/1974 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1875/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Vincenzo Gullotto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'ap- pello di Milano, in data 5 luglio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Como in relazione al reato previsto dall'art. 186, co. 7 D.Igs. 285/1992.
2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce vizio di motivazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito nell'affermare la penale responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sen- tenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli ele- menti fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giu- dice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci- sione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostru- zione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in fa- vore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2