Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39962/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding factual re-evaluation by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Gullotto's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Gullotto argued the lower court erred in its reasoning regarding his criminal liability under specific Italian regulations. The court rejected this because appeals cannot re-evaluate factual evidence or substitute the appellate judge's assessment of facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute the appellate judge's assessment of facts, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition appellate court assessment legality review limits evidence evaluation standard testimonianza della vittima verdetto di colpevolezza indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLOTTO VINCENZO nato a BRONTE il 11/07/1974 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1875/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Vincenzo Gullotto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'ap- pello di Milano, in data 5 luglio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Como in relazione al reato previsto dall'art. 186, co. 7 D.Igs. 285/1992.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce vizio di motivazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito nell'affermare la penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sen- tenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli ele- menti fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giu- dice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci- sione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostru- zione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in fa- vore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2