Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Forcina inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a partial reform of his conviction by the Court of Appeal of Rome, citing vague defects in the toxicological analysis and recidivism. The court rejected these arguments because they were overly generic and failed to provide the specific legal grounds and factual elements required by criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal must contain a specific comparison between the contested decision and the legal/factual reasons supporting the dissent, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORCINA FABRIZIO nato a ROMA il 13/07/1968 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1516/2023 R.G. Motivi della decisione 1. L'imputato Fabrizio Forcina ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello dì Roma, in data 13 ottobre 2022, ha riformato parzial- mente, confermandola nel resto, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 19 maggio 2022 dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 99, co. 4 cod.pen. e 73, co. 1 e 1 bis d. P. R 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con due motivi, vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, in relazione alla consulenza tossicologica della sostanza stupefacente e violazione di legge in relazione alla sussistenza della riconosciuta recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motiva- zione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
a toichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il Pre dente Ugo Bellin