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Ordinanza — n. 39955/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39955/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZOLU PAOLO nato a GHILARZA il 30/06/1985 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1508/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Paolo Pitzolu rìcorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, emessa in data 13 ottobre 2022 che, in riforma della sentenza di condanna pronunciata per i reati di cui agli artt. 4 L. n. 110/1975 e 186, co. 7 e 2 sexies D.Igs. 285/1992, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti perché i reati ascrittigli sono estinti per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39955/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce falsa applicazione dell'art. 157, co. 7 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'Appello dichiarato l'intervenuta prescrizione in assenza di contraddittorio tra le parti e senza verificare previamente che non vi fosse volontà di rinunciarvi da parte dell'imputato.

Parole chiave

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azione revocatoria ritardo ingiustificato dell'azione penale azione di responsabilità allegazioni di persecuzione contraddittorie revisione della sentenza penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
e dell'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'Appello dichiarato l'intervenuta prescrizione in assenza di contraddittorio tra le parti e senza verificare previamente che non vi fosse volontà di rinunciarvi da parte dell'imputato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZOLU PAOLO nato a GHILARZA il 30/06/1985 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1508/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Paolo Pitzolu rìcorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, emessa in data 13 ottobre 2022 che, in riforma della sentenza di condanna pronunciata per i reati di cui agli artt. 4 L. n. 110/1975 e 186, co. 7 e 2 sexies D.Igs. 285/1992, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti perché i reati ascrittigli sono estinti per intervenuta prescrizione.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce falsa applicazione dell'art. 157, co. 7 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'Appello dichiarato l'intervenuta prescrizione in assenza di contraddittorio tra le parti e senza verificare previamente che non vi fosse volontà di rinunciarvi da parte dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Ed invero, a tal pro- posito giova rammentare che, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, "nell'ipotesi di sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità asso- luta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'in- nocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la for- mula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale che si era limitato a dedurre la violazione del contraddittorio, senza addurre alcun elemento specifico che consen- tisse, "ictu oculi", il proscioglimento dell'imputato nel merito)." (Sez. 2, Sentenza n. 46776 del 26/09/2018, Rv. 274465 - 01; sez.U, n.28954 del 27/04/2017, Ian- nelli, Rv.269810-01).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve per- tanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in fa- vore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom