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Ordinanza — n. 39950/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds, ruling facts are for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the defendant's criminal responsibility, prescription, and sentencing mitigation. The court held that re-evaluating factual evidence and sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge, not the appellate body. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or exercise sentencing discretion, reserving such powers solely to the judge of merit.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance prescription of criminal offense sentencing mitigation provisions judicial discretion on penalty inadmissibility of appeal carenza di credibilità oggettiva motivi probatori prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5 d. P. R 309/1990
L'imputato Cosimo Mitrangolo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, il 26 gennaio 2022, ha confermato la pronun- zia di condanna emessa a suo carico in data 20 novembre 2020 dal Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, co.
Art. 99, co. 4 cod. pen.
R 309/1990, con recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen.
Art. 157, comma secondo cod. pen.
Art. 161, comma secondo cod. pen.
pen., sia sull'en- tità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018
(In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costi- tuzionale di tassatività" Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Ud.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITRANGOLO COSIMO nato a MANDURIA il 09/11/1981 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. L'imputato Cosimo Mitrangolo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, il 26 gennaio 2022, ha confermato la pronun- zia di condanna emessa a suo carico in data 20 novembre 2020 dal Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5 d. P. R 309/1990, con recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen.

2. Il ricorso si articola in tre motivi, con cui deduce: vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per asserita maturata prescrizione dello stesso; vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena e, segnatamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sen- tenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli ele- menti fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giu- dice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci- sione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostru- zione e valutazione dei fatti, riconosciuti dal ricorrente come maggiormente plau- sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giu- dice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26 5482).

3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto pro- spetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, seppur dia atto di conoscere tale con- solidata giurisprudenza di questa Corte, si discosta dall'ormai pacifico indirizzo se- condo cui "la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circo- stanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'en- tità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costi- tuzionale di tassatività" Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018), Rv. 274721 - 01).4.

Infine, anche il terzo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzio- natorio, è inammissibile, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Lecce, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discreziona- lità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammis- sibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore IU residente Ugo Bellini Do 5tell.Férranti .\J D