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Ordinanza — n. 39948/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the defendant argued for personal representation, the court applied the new Orlando reform which restricts direct appeals to licensed counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 c.p.p.; The reform Orlando prohibits defendants from personally filing appeals to the Supreme Court, requiring representation by a qualified attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Orlando reform application personal appeal prohibition qualified defense attorney Supreme Court procedure motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
L. 23.6.2017 n. 103
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS CARMELO nato a CATANIA il 25/11/1974 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; -1 udita la relazione svolta d Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.COMIS Carmelo ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe de- nunciando, mediante ricorso straordinario ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen., violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva nel procedimento a suo carico per violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti.

2. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifi- che normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen., che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patroci- nare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento in favore della Cassa per le Ammende della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre