Ordinanza — n. 39944/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO GIORGIO nato a GRUGLIASCO il 04/02/1945 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18329/23 Grosso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti alla erronea indicazione della data di commissione del reato nell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. -, sono manifestamente infondate, dal momento che il decreto di citazione a giudizio recava la data corretta (15 ottobre 2017) e che la pretesa nullità neppure era stata dedotta in primo grado;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 415-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39944/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 18329/23 Grosso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti alla erronea indicazione della data di commissione del reato nell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. -, sono manifestamente infondate, dal momento che il decreto di citazione a giudizio recava la data corretta (15 ottobre 2017) e che la pretesa nullità neppure era stata dedotta in primo grado;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO GIORGIO nato a GRUGLIASCO il 04/02/1945 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18329/23 Grosso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti alla erronea indicazione della data di commissione del reato nell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. -, sono manifestamente infondate, dal momento che il decreto di citazione a giudizio recava la data corretta (15 ottobre 2017) e che la pretesa nullità neppure era stata dedotta in primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0