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Ordinanza — n. 39943/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39943/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULE3MANOVIC LEONARDO nato a TORINO il 23/10/2000 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18318/23 SULEMANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 39943/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 18318/23 SULEMANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
18318/23 SULEMANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULE3MANOVIC LEONARDO nato a TORINO il 23/10/2000 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18318/23 SULEMANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata anche in punto di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Così de