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Ordinanza — n. 39942/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing severity due to generic lack of legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angela Macaluso inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Macaluso challenged a second-instance conviction for the crime of obstruction of justice, arguing the sentence was excessively severe. The court rejected this claim because the appeal was formulated too generally, failing to specify the legal or factual reasons supporting the criticism of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific; generic complaints regarding excessive severity without detailed legal or factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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obstruction of justice excessive severity inadmissible appeal Cassation procedure specific grounds required modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
18287/23 Macaluso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
18287/23 Macaluso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANGELA nato a CHIERI 14/02/1977 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18287/23 Macaluso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorío - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplícítando le ragioni di diritto o í dati di fatto che sorreggono le censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 31 15/0