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Ordinanza — n. 39937/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI MARIA nato a TREVISO il 11/04/1937 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18131/23 Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nell'unico motivo dal ricorrente, che contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 18131/23 Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nell'unico motivo dal ricorrente, che contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Parole chiave

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argomentazione nel merito motivi di cassazione capacità di stare in giudizio diritto a un ricorso effettivo insufficienza di prove censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI MARIA nato a TREVISO il 11/04/1937 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18131/23 Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nell'unico motivo dal ricorrente, che contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il