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Ordinanza — n. 39932/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bruno Pizzimenti inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's conviction for drug possession, arguing the court failed to recognize personal use and misapplied the non-prosecution clause. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify new facts or legal grounds distinct from those already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds repetition of prior arguments drug possession conviction non-prosecution clause dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso — attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 02/10/1995 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23 PIZZIMENTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 4);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso — attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. —, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci